Assistiamo gli imprenditori a monitorare la continuità aziendale e la verifica della sostenibilità dei debiti nei dodici mesi successivi, secondo l’articolo 3 D.lgs.14/2019 del nuovo codice della crisi e della dell’insolvenza, che dispone:
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L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
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L’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.
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Ai fini della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti organizzativi di cui al comma 2 devono consentire di:
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rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
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verificare la non sostenibilità dei debiti e l’assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi e i segnali di allarme di cui al comma 4;
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ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui al comma 2 dell’articolo 13;
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Costituiscono segnali di allarme per gli effetti di cui al comma 3:
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l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
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l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
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l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
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l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, comma 1. (Riguardano le segnalazioni di AdE, Inps, Inail, AdR).
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