Gentilissimi Clienti,
con la presente Vi comunichiamo che in data 27 ottobre 2019 è entrato in vigore il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020, salvo modifiche in sede di conversione.
Vi chiediamo di porre particolare attenzione a quanto enunciato dall’art. 3 relativo alle nuove disposizioni in materia di compensazioni con Modello F24.
Commi 1 e 3 – Contrasto alle indebite compensazioni
A decorrere dal 1° gennaio 2020, la compensazione del credito Iva annuale o da modello TR nonché dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, per importi superiori a5.000 euro annui, può avvenire a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, previa apposizione del visto di conformità.Questo obbligo è esteso, dal 2020,anche ai soggettinon titolari di partita IVA.
Commi 2 e 3 – Compensazione crediti da parte dei sostituti di imposta
Adecorrere dal 1° gennaio 2020, i sostituti di imposta potranno procedere alla compensazione dei crediti derivanti da eccedenze di versamento di ritenute e di rimborsi /bonus erogati ai dipendenti, esclusivamente in via telematica tramite i servizi dell’Agenzia Entrate Entratel o Fisconline; questo obbligo viene, quindi,esteso anche alla compensazione con credito Renzi e con crediti da Modello730.
Comma 4- Controllo sulle compensazioni a rischio
L’Agenzia delle entrate, l’Inps e l’Inaildefiniscono procedure di cooperazione finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni, prevedendo la possibilità di invio di segnalazioni relative a compensazioni che presentano profili di rischio. Con provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle entrate e dai presidenti di Inps e Inail saranno individuate le procedure.
Commi 5 e 6- Sanzioni per indebite compensazioni
A partire dalle deleghe di pagamento del mese di marzo 2020, in caso di utilizzo in compensazione di crediti, intutto o anche in parte, non utilizzabili, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento e applica la sanzione di 1.000 euro per ciascuna delega non eseguita, senza possibilità di applicare il “cumulo giuridico”.Il contribuente ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione perfornire i chiarimenti necessari per superare il bloccooprovvedere al pagamento. L’agente della riscossione, in caso di mancato superamento del blocco o di mancato pagamento della sanzione, notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega.
Pertanto, a partire dal 01/01/2020, tutti i sostituti d’imposta non provvisti di abilitazione ai servizi Entratel – Fisconline dell’Agenzia Entrate, dovranno avvalersi dell’intermediario per l’invio telematico delle deleghe di pagamento.A questo proposito, in allegato alla presente, potete trovare il modulo per il conferimento allo Studio dell’incarico per la trasmissione delle deleghe F24 che presentino delle compensazioni.
Fac-simile conferimento incarico pagamento F24
Vi ringraziamo per la Vostra preziosa attenzione e porgiamo cordiali saluti.
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